STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO URBANISTICO”
TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 (Denominazione)
1. E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Associazione italiana di diritto urbanistico”, la quale costituisce la sezione italiana dell’Association internationale du droit de l’urbanisme (A.I.Dr.U.).
2. L’Associazione ha finalità culturali e scientifiche e non persegue scopi di lucro.
Art. 2 (Sede e durata)
1. L’Associazione ha sede legale in Pavia, Strada Nuova 65, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. Il comitato esecutivo, con propria deliberazione, potrà trasferire altrove la sede.
2. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea, adottata con la maggioranza dei due terzi dei soci.
TITOLO II – OGGETTO
Art. 3 (Oggetto)
1. L’Associazione ha per fine di contribuire all’approfondimento e alla diffusione delle conoscenze e delle informazioni in tema di utilizzazione, trasformazione e tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione agli studi e alle ricerche di diritto urbanistico e ambientale.
2. A tal fine l’associazione:
a) organizza ricerche, congressi, seminari, riunioni, iniziative formative o prende parte alla loro organizzazione;
b) promuove, orienta e incoraggia lavori individuali e collettivi;
c) promuove pubblicazioni ovvero collabora alla loro realizzazione;
d) collabora con l’AIDRU e con le altre associazioni operanti in tema di diritto urbanistico e dell’ambiente;
e) collabora con le Università, l’Istituto italiano di scienze amministrative e con altre istituzioni nazionali e internazionali operanti in materia di urbanistica e tutela dell’ambiente.
TITOLO III – I SOCI
Art. 4 (Ammissione)
1. La qualità di socio viene riconosciuta, su domanda, con delibera del Comitato esecutivo:
a) ai professori e ricercatori universitari di diritto urbanistico o di diritto dell’ambiente o comunque di materie comprese in raggruppamenti di cui facciano parte il diritto urbanistico e il diritto dell’ambiente in tutte le loro diverse denominazioni accademiche;
b) ai magistrati amministrativi;
c) ai dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni investiti dell’esercizio di funzioni concernenti il diritto urbanistico e dell’ambiente;
d) ai liberi professionisti che esercitano abitualmente la loro attività nel campo del diritto urbanistico;
e) ai soggetti che si siano distinti, per studi svolti e attività esercitate, nel campo del diritto urbanistico e dell’ambiente.
2. Negli altri casi, sulla domanda di ammissione decide l’Assemblea a maggioranza assoluta.
3. A coloro che si siano particolarmente distinti nelle attività di interesse dell’Associazione, l’Assemblea può conferire, su proposta del Comitato esecutivo, la qualifica di membro onorario la quale comporta il diritto a far parte dell’Assemblea senza essere tenuti al pagamento della quota associativa.
Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)
1. La qualità di socio è personale e non si trasmette né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte.
2. Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall’Assemblea e nei modi fissati dal Comitato esecutivo.
3. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall’Associazione nel caso di recesso o di esclusione.
Art. 6 (Recesso ed esclusione)
1. La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.
2. Il recesso o l’esclusione non liberano dalle obbligazioni verso l’Associazione ed i terzi, sorte nel periodo antecedente all’efficacia del recesso o dell’esclusione.
3. Il recesso e l’esclusione non danno diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione per obbligazioni sociali.
4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea nei casi seguenti:
a) perdita della capacità di agire;
b) protratta violazione delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti.
5. L’esclusione non potrà essere decisa se non previa contestazione al socio delle ragioni per le quali s’intende proporre all’Assemblea l’esclusione, e previa assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.
6. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo; il recesso ha effetto dal momento in cui tale comunicazione perviene al Comitato.
TITOLO IV – GLI ORGANI
Art. 7 (Organi)
1. Sono organi dell’Associazione italiana di diritto urbanistico:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
Art. 8 (Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 novembre, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Comitato esecutivo unitamente ad una relazione sulle attività svolte e sull’andamento economico.
2. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci.
3. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci assenti possono delegare per iscritto un altro socio. E’ ammesso un massimo di cinque deleghe per ciascun socio partecipante all’Assemblea.
Art. 9 (Deliberazioni dell’Assemblea)
1. L’Assemblea delibera sui seguenti oggetti con le indicate maggioranze:
I – a maggioranza assoluta dei soci: a) modificazione dello Statuto; b) scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio sociale; c) proroga della durata dell’Associazione;
II – a maggioranza assoluta dei voti: d) elezione del Presidente, ed eventualmente di uno o due Vicepresidenti; e) ammissione ed esclusione dei soci, salvo quanto disposto dal precedente art. 4, primo comma, per le ammissioni di competenza del Comitato esecutivo;
III – a maggioranza semplice dei partecipanti all’Assemblea: f) determinazione della quota associativa; g) approvazione dei programmi di attività e di ricerca e delle corrispondenti relazioni; h) approvazione del bilancio consuntivo che si chiuderà al 30 giugno di ogni anno; i) nomina dei componenti del Comitato esecutivo; l) ogni altro argomento sottoposto al suo esame.
2. I componenti del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle relative alle loro responsabilità.
Art. 10 (Comitato esecutivo)
1. L’Associazione è amministrata da un Comitato esecutivo composto dal Presidente dell’Associazione e dagli altri componenti nominati dall’Assemblea in numero non inferiore a quattro e non superiore a otto.
2. I componenti del Comitato esecutivo devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili. Qualora venga a cessare un componente, gli altri possono cooptare un nuovo componente che rimane in carica fino alla successiva Assemblea.
3. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri, anche se subentrati in sostituzione di altri, cessano dalla carica contemporaneamente alla scadenza del mandato del membro più anziano.
4. Il Comitato esecutivo elegge al proprio interno un segretario, responsabile della tenuta dei libri sociali, il quale svolge altresì le funzioni di tesoriere.
Art. 11 (Deliberazioni del Comitato esecutivo)
1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ed opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Al Comitato esecutivo spettano i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, purché non riservati all’Assemblea.
3. Il Comitato esecutivo può delegare al Presidente poteri determinati per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Art. 12 (Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne dirige l’attività, convoca le riunioni del Comitato esecutivo e dell’Assemblea.
2. Il Presidente può delegare specifici compiti ad un componente del Comitato esecutivo; può inoltre nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano dei Vicepresidenti; se questi non sono stati nominati, dal più anziano dei componenti del Comitato esecutivo.
TITOLO V – PATRIMONIO E CONTABILITA’
Art. 13 (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti e dai fondi di riserva eventualmente costituiti nel corso degli esercizi.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote contributive annuali dei soci;
b) da contributi e sovvenzioni provenienti da persone fisiche o da enti pubblici o privati;
c) dai corrispettivi per attività di ricerca o consulenza, per la vendita di pubblicazioni a carattere scientifico o tecnico;
d) dai proventi di donazioni
e) da ogni altra entrata.
Art. 14 (Contabilità)
1. Gli esercizi sociali hanno inizio al 1° luglio e si chiudono al 30 giugno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1996.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Comitato esecutivo dovrà redigere il rendiconto annuale, che, accompagnato da una relazione sulle attività svolte, sarà sottoposto all’Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 8.
TITOLO VI – DURATA, SCIOGLIMENTO, RINVIO
Art. 15 (Durata)
1. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall’Assemblea dei soci.
Art. 16 (Scioglimento)
1. L’Assemblea che decide lo scioglimento provvede a nominare uno o tre liquidatori scelti anche tra persone estranee ai soci.
2. Il patrimonio sociale sarà devoluto ad iniziative simili e compatibili con quelle dell’Associazione.
Art. 17 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, l’Associazione sarà disciplinata dagli artt. 36, 37, 38 cod. civ.